12 dicembre 2019 – Giornata Internazionale della Neutralità (Day of Neutrality)

L’Istituto Diplomatico Internazionale, Organismo accreditato al Consiglio Economico delle Nazioni Unite (ECOSOC) con lo status special, aderisce volentieri agli alti e meritevoli auspici dell’Assemblea Generale dell’ONU, che ha chiesto di celebrare la Giornata Internazionale della neutralità (Day of Neutrality), il 12 dicembre p.v., organizzando eventi volti a migliorare la consapevolezza pubblica del valore della neutralità nelle relazioni internazionali.

La data prescelta dall’Assemblea Generale, vuole ricordare anche quanto accadde il 12 dicembre 1996, quando sempre il citato Organo aveva espresso il proprio compiacimento alla Repubblica del Turkmenistan, che aveva deciso di dotarsi, per via legislativa, dello status di “neutralità permanente”.

A tale riguardo, questo Istituto Diplomatico, proprio nel suo status di appartenenza al medesimo concessa e desiderando esprimere viva gratitudine all’ONU, Istituzione massima e sovranazionale, che nel mondo intero si sforza quotidianamente di favorire la pace e l’armonia fra le Nazioni, è particolarmente onorato di inviare il presente messaggio approvato dal proprio Direttivo.

Il messaggio in parola vuole per così dire essere un breve, timido ma altrettanto sincero Elogio della Neutralità, sia come situazione giuridica, sia come condotta etica responsabile ed efficace da parte di uno Stato o di una Istituzione, pur nella comprensione che la neutralità in sé stessa possa essere percepita sotto almeno due dimensioni tra di esse contrastanti, una in negativo e l’altra in positivo.

Si avverte come doveroso inoltre premettere che, l’Istituto Diplomatico Internazionale, come organismo di formazione e mediazione, ha fermamente fatto propri, per quanto di sua spettanza ed anche con diverse iniziative culturali, i dettati dell’Art. 2 della Carta delle Nazioni Unite, circa l’obbligo degli Stati membri di risolvere le loro controversie internazionali con i mezzi pacifici previsti negli ordinamenti internazionali, astenendosi dalla minaccia o dell’uso della forza nelle loro relazioni, come ribadito anche nella risoluzione 71/275.

Non sfugge a questo Istituto la condizione giuridica di neutralità, che è propria di quegli Stati che vogliono rimanere estranei dai conflitti armati, decidendo di non acconsentire alle pretese e/o rivendicazioni di alcuno dei contendenti. Giova sempre ricordare che la condizione in oggetto è costituita e tutelata da rispettivi diritti e doveri internazionali, sistema normativo che si viene a creare tra soggetti neutrali e soggetti belligeranti.

Si è poi consapevoli delle sostanziali revisioni e modifiche normative delle quali il regime della neutralità è stato fatto oggetto, segnatamente nel periodo storico intercorrente sia nei decenni precedenti che tra le due guerre mondiali, ossia dalla I° e II° Convenzione dell’Aja del 18 maggio 1899 e del 18 ottobre 1907 (neutralità in tempo di guerra) alla Carta ONU del 26 giungo 1945 (in vigore dal 24 ottobre 1945). Piace ricordare la fondamentale innovazione, scaturita dalla terribile esperienza della seconda guerra mondiale appena conclusa e dalle spaventose distruzioni sociali e infrastrutturali occorse in quel tristissimo periodo della storia umana, ovverosia il divieto generale del ricorso alla forza armata per il raggiungimento delle finalità proprie di politica nazionale e per la soluzione di eventuali controversie internazionali, come consacrato all’Art. 2.4 della citata Carta delle Nazioni Unite. Fortunatamente, il principio testé citato, risulta essere acquisito e fermo come legge dall’ordinamento internazionale e vigente erga omnes negli Stati appartenenti all’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Il citato principio di divieto generale del ricorso alla forza armata trova anche nei giorni correnti una drammatica ed urgente attualità. Sono infatti facilmente prevedibili i risultati altamente negativi di un uso spregiudicato della forza armata specialmente se posti in essere da Paesi già possessori di armi nucleari o in grado di produrle; pertanto questo Istituto Diplomatico auspica che tale divieto sia realmente osservato non tanto in base ad una mera accondiscendenza ad un precetto normativo di carattere internazionale, quanto più per una forte e cosciente assunzione di responsabilità dei governanti che sempre debbono avere, quale primario interesse, il benessere dei popoli loro affidati.

Rivolgendo l’attenzione alla condizione di neutralità in sé ed al neutrale come soggetto che la pone in essere, nel sentire comune non è difficile evidenziare l’accezione negativa di quanto in oggetto: il neutrale è per definizione colui che non prende posizione e non si schiera perché si astiene, è percepito come debole, colui che non ha il coraggio delle proprie azioni, che magari cerca sempre e comunque il proprio vantaggio.

Se è pur vero che le situazioni sopra descritte hanno trovato fondamento in re in taluni soggetti, rimangono pur sempre e maggiormente aderenti alla realtà gli innegabili vantaggi sia di ordine sociale sia economico, che sono scaturiti per i popoli non belligeranti ed anche tali, dalle condotte di neutralità di alcuni Stati in situazioni di particolari e prolungate attività belliche (sia sufficiente ricordare il caso di alcuni Stati in Europa, che con la loro neutralità, durante la Seconda Guerra Mondiale, hanno permesso il salvataggio di numerosissime persone).

Ove la neutralità sia stata una situazione positiva e propizia per evitare i conflitti, per limitare i danni alle persone inermi ed alle infrastrutture o anche per farli cessare del tutto, si sono imposti da sé nuovi orizzonti di pace e di crescita della dignità umana e del progresso socio-economico delle popolazioni sottoposte in precedenza a situazioni certamente peggiorative della loro esistenza.

Sul solco della dottrina internazionale, l’Istituto Diplomatico Internazionale vede nella neutralità il fattore cardine della mediazione, che proprio grazie ad essa trae ancor più vigore e riesce ad imporsi tra cobelligeranti nel caso di Stati nazionali o tra Istituzioni qualora venga richiesto l’intervento di soggetto terzo non Stato.

Lungi dall’addentrarsi sui concetti classici, forgiati dalla solida dottrina e dalla comprovata giurisprudenza, di neutralità temporanea od occasionale, di neutralità perpetua o permanente, o di neutralità volontaria, concetti sui quali Autori ed Autori hanno composto monumenti della storia del diritto, l’Istituto Diplomatico Internazionale desidera piuttosto porsi sulla scia di coloro che vedono in essa un mezzo efficace per comporre le liti e ritrovare la perduta armonia, auspicando altresì che la stessa rifiorisca con maggiore intensità tra istituzioni o soggetti fino ad allora in conflitto. 

Merita poi particolare attenzione come anche essere neutrali implichi un atto positivo di volontà per essere tale, atto di volontà che diventa per ciò stesso atto giuridico che, a sua volta, è riconosciuto e si impone come fatto e pertanto, meritevole di ogni migliore tutela da parte dell’ordinamento giuridico di riferimento, per primo quello internazionale, quando la mediazione provenga dal soggetto neutrale per antonomasia quale è l’Organizzazione delle Nazioni Unite. Ecco perché, questo Istituto Diplomatico, vede affacciarsi dall’Elogio della Neutralità, che si propone nella presente felice occasione del Day of Neutrality, un vero e proprio atto di viva gratitudine all’opera svolta in questi settant’anni dall’ONU, che con i Suoi Organismi ed Agenzie, ha posto importanti risorse e specifiche competenze al servizio della pace nel mondo ed al progresso umano, sociale, culturale ed economico dei popoli che lo abitano

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